PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 348 - (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro.
      Chiunque, nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria, cagioni la morte di una persona è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Ove l'esercizio abusivo cagioni lesioni personali si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.
      Il professionista che collabora con colui che esercita abusivamente una professione è punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
      Il reato è aggravato se il consenso della persona offesa è ottenuto con artifici e raggiri o con l'induzione all'errore.
      La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.».

Art. 2.

      1. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

      «Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 5.164 euro».